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Elezioni organi collegiali

Nell’a.s. 2021-2022 si rinnovano le rappresentanti di TUTTE le componenti (ALUNNI, GENITORI, DOCENTI, ATA)

Quando si vota ?

Tutti gli organi collegiali della scuola

Gli organi collegiali, come indicato dall’Art. 3 T.U. 297/1994, sono previsti per ogni ordine di scuole, la loro funzione è diversa a seconda del tipo di istituzione scolastica e hanno come fine quello di garantirne l’autonomia nel quadro di norme che definiscono competenze e composizione.

A norma degli art. 5 e successivi del T.U. gli organi collegiali sono:

  • Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
  • Il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
  • Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
  • il Collegio dei docenti;
  • Il Consiglio di circolo e d’Istituto e la Giunta esecutiva;
  • Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  • Le assemblee studentesche e dei genitori.

Nel caso ci fosse un accorpamento di due o più Istituti di istruzione superiore (anche di diverso indirizzo) l’Istituzione scolastica che ne deriverebbe avrebbe:

  • Un unico Collegio dei docenti;
  • Un unico Consiglio d’Istituto nel quale è riservato un seggio ad ognuna delle componenti (docenti, genitori, alunni) di ciascuna delle scuole aggregate;
  • Un unico comitato di valutazione del servizio che include i docenti appartenenti alle varie istituzioni scolastiche accorpate.

Assemblea dei genitori (Art. dal 12 al 15 D. Lgs.297/1994)

I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea, queste possono essere assemblee di singole classi o di Istituto, con lo scopo di consentire ai genitori di discutere su argomenti di carattere generale o, più specificatamente, inerenti le classi frequentate dai propri figli.

La convocazione dell’assemblea dei genitori può essere fatta dai rappresentanti eletti nei consigli di classe e dai docenti della classe (come previsto dall’Art. 15 D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche), Il Dirigente Scolastico, al quale può essere chiesto l’uso dei locali scolastici, deve essere preventivamente informato con indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare. A tali assemblee possono partecipare con diritto di parola lo stesso Dirigente Scolastico e i docenti della classe.

Consigli di classe

Il consiglio di classe è proprio della scuola secondaria di I e II grado, è presieduto dal DS ed è composto dai docenti di ogni singola classe e dai docenti di sostegno (se presenti).

Nella scuola secondaria di I grado partecipano quattro rappresentanti dei genitori.

Nella secondaria di II grado partecipano due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti, oltre agli insegnanti tecnico-pratici (nella Scuole che presentano tale figura anche se il loro insegnamento si svolgesse in compresenza) che hanno diritto di voto deliberativo.

Sempre nella secondaria di II grado partecipano, solo a titolo consultivo, gli assistenti tecnici addetti alle esercitazioni in laboratorio.

I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori (padre e madre) degli alunni della classe. I genitori hanno diritto di voto e possono proporsi per essere eletti.

L’elezione dei consigli si svolge ogni anno entro il 31 ottobre.

I consigli di intersezione, classe e interclasse si riuniscono in orario non coincidenti con le lezioni nell’ambito dell’orario di servizio per un massimo di 20 ore mensili.

Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, propone al Dirigente attività per il miglioramento dell’attività formativa, esprime il parere su progetti di sperimentazione e propone attività per un efficace rapporto scuola-famiglia.

Spettano al consiglio di classe anche altre competenze quali:

  • Le deliberazioni sull’accoglienza degli alunni che chiedono di iscriversi nel corso dell’anno;
  • Le deliberazioni sulla possibilità di iscrizione di alunni provenienti dall’estero o da scuole italiane estere;
  • Le deliberazioni riguardo sanzioni disciplinari a studenti (fino alla sospensione fino a 15 giorni) – nelle scuole secondarie.

Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l’organo collegiale composto da tutti i docenti (di tutti i plessi – di ruolo e non di ruolo) che sono in servizio nell’anno scolastico presso l’Istituzione Scolastica. Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina.

Il Dirigente Scolastico presiede il CdD e in caso di parità nelle deliberazioni il suo voto vale doppio.

Il Collegio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il DS ne ravvisi la necessità, in ogni caso almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni si svolgono durante l’orario di servizio in ore non coincidente con l’orario delle lezioni.

Questo organo delibera su tutto quello che riguarda la didattica (programmi, libri di testo), sul piano annuale delle attività del personale docente e come funzione più importante ha l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (che viene deliberato dal Consiglio d’Istituto).

Propone al Dirigente la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle classi. Propone, tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, riguardo l’orario dei docenti per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Il CdD si pronuncia anche in merito all’approvazione degli accordi di rete, se sono previste attività didattiche o di formazione e aggiornamento.

Valuta l’azione didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell’attività scolastica.

Il CdD elegge i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione.

Consigli di Istituto

Il Consiglio d’Istituto rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori, personale non docente e studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado).

Il numero di componenti che ne fanno parte cambia secondo il numero degli alunni iscritti (14 componenti per le scuole con una popolazione scolastica fino a 500 alunni e 19 componenti per le scuole con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni)

I rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono eletti dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.

Il CdI viene eletto in prima battuta a maggioranza assoluta o nelle successive votazioni a maggioranza relativa. La figura del presidente del consiglio d’Istituto è incarnata da un componente dei rappresentanti dei genitori, questi delega le funzioni di segreteria ad un membro del consiglio stesso.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a mero titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti di orientamento e medico-psico-pedagogici.

Il consiglio dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. (D.lgs. 297 del 16/04/1994 e succ. mod.)

Il Consiglio d’Istituto è l’organo che gestisce la scuola sotto l’aspetto organizzativo generale ed economico svolgendo fondamentali funzioni deliberative o di amministrazione attiva e consultiva.

Nel dettaglio:

Elegge la Giunta Esecutiva: Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, da un ATA e da due genitori (negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado e negli Istituti artistici la componente genitori si riduce ad un solo membro e il rappresentante degli studenti è chiamato a coprire il posto vacante). Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Questa ha il compito preparare ed eseguire gli atti del Consiglio, predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo, approntare i lavori del Consiglio e curare l’esecuzione delle relative delibere.

La Giunta Esecutiva rimane in carica per tre anni, in caso di perdita dei requisiti di un membro si seguono le stesse indicazioni previste per il Consiglio d’Istituto.

Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo disponendo riguardo all’impiego di mezzi finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell’Istituto.

Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa): sulla base delle indicazioni del Dirigente Scolastico, per le attività didattiche e organizzative della scuola, approva il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti.

Adotta il Regolamento di Istituto: il regolamento d’istituto, su iniziativa del DS, viene deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il regolamento disciplina le attività della scuola, delle attrezzature e delle risorse umane (funzionamento delle biblioteche, attrezzature didattiche culturali e sportive, vigilanza alunni, visite e viaggi d’istruzione, formazione delle classi ecc.)

Delibera il calendario scolastico adattandolo alle varie esigenze scolastiche

Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici e del materiale per le esercitazioni.

Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.

Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.

Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici e dei beni dell’Istituto da parte di soggetti esterni alla scuola.

Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.

Comitato per la valutazione degli insegnanti

Il Comitato di valutazione docenti è stato istituito con la legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola); il comma 129 ha interamente sostituito il D.lgs. 297/1994 in merito al Comitato per la valutazione dei docenti.

Nell’art. 11 è previsto che il comitato è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ogni istituzione scolastica.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

– tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

– due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;

– un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

– un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

La valutazione del comitato è da effettuarsi annualmente, tale valutazione del personale docente prevede un fondo al quale il DS potrà attingere annualmente al fine di erogare un bonus ai docenti sulla base dei criteri di valutazione individuati dal Comitato.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

tratto da questo LINK

PRINCIPALI COMPITI

Consiglio di classeI genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l’ autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. Riferimenti normativi: artt. 12 e 15 del Decreto legislativo 297/1994. L’unico requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti Tutti i genitori (padre e madre), infatti, hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. I rappresentanti degli studenti nella scuola Secondaria II grado vengono eletti da tutti gli studenti della classe I rappresentanti dei genitori e degli studenti (scuola Secondaria II grado) nel Consiglio di classe, di interclasse o di intersezione vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come stabilisce la normativa vigente. Per l’anno scolastico 2014/15, questa scadenza è prevista nella C.M. 42/2014 Il consiglio di classe, attraverso i rappresentanti, informa gli studenti e le famiglie sull’andamento della classe. I rappresentanti dei genitori e degli studenti riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano le problematiche della classe. Pertanto il Consiglio è un organo che ha anche lo scopo di favorire i rapporti con gli alunni e le famiglie nell’interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti. formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione propone attività culturali e formative che integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Consiglio di IstitutoElabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola
Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell’istituto
Stabilisce i criteri generali in merito a:acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola; attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali; organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio;
Delibera l’adozione del P.t.O.F. e del POF Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe
Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva. Su tematiche particolarmente complesse è possibile costituire una Commissione Mista.
Organo di GaranziaLe sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto  degli Studenti e delle Studentesse, sono: a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti

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